Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

Kineo Energy & Facility S.r.l.

 

 

 

 

Whistleblowing Policy

Protocollo operativo ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”

 

 

 

 

 

 

 

Edizione 01 - [31.07.2023]

 

 

 

 

INDICE

SEZIONE I _3

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE_3

Le violazioni oggetto della segnalazione_3

Le violazioni non soggette alle tutele previste per la segnalazione_4

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE_4

Enti di diritto privato tenuti a predisporre e attuare le misure di tutela per chi segnala_4

Soggetti segnalanti_5

SEGNALAZIONE_7

Elementi della segnalazione_7

Segnalazioni ordinarie o effettuate a un soggetto non competente_9

Comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC_9

Segnalazione esterna ad ANAC_10

Divulgazione pubblica_11

Denuncia all’autorità giudiziaria_12

Trattamento dei dati personali_12

 

SEZIONE II_14

TUTELE PER IL SEGNALANTE_14

La tutela della riservatezza del segnalante_14

La tutela da eventuali ritorsioni_15

Il divieto di rinunce e transazioni_16

Le condizioni per l’applicazione della tutela dalle ritorsioni_17

La protezione dalle ritorsioni_17

Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche_18

Reati non configurabili se opera la scriminante nei casi di diffusione di informazioni_19

Modalità di accesso lecite/illecite alle informazioni segnalate o ai documenti che le contengono_19

Condizioni perché la scriminate operi anche nei casi di compimento di comportamenti, atti od omissioni_19

Misure di sostegno_19

Disposizioni finali_20

 

 

SEZIONE I

 

1. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il d.lgs. 24/2023 (d’ora innanzi il “Decreto”) disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

 

    1. Le violazioni oggetto della segnalazione:

 

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto sono da considerare “violazioni” quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 T.F.U.E. specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, par. 2, del T.F.U.E., comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
  • le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo.

 

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Le informazioni possono riguardare:

  • le violazioni commesse;
  • le violazioni non ancora commesse, che il whistlebower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti;
  • gli elementi che riguardano condotte volte a occultare le violazioni (es. occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione).

 

    1. Le violazioni non soggette alle tutele previste per la segnalazione:

 

Ai sensi dell’art. 1, c. 2, il Decreto non si applica:

  • alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o atti nazionali indicati nella parte II dell’allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II del predetto allegato;
  • alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  • le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
  • le irregolarità nella gestione od organizzazione dell’attività.

 

  1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

 

    1. Enti di diritto privato tenuti a predisporre e attuare le misure di tutela per chi segnala:

 

Il Decreto include gli enti di diritto privato tra quelli tenuti a predisporre e attuare le misure di tutela per chi segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia illeciti: si tratta di un’ampia categoria di enti specificamente individuati con riferimento a diversi criteri, relativi alla consistenza del personale, all’adozione o meno del Modello Organizzativo e Gestionale ex d.lgs. 231/2001, nonché allo svolgimento di attività nei settori disciplinati dal diritto dell’UE.

Si riportano nel dettaglio le tipologie di enti del settore privato tenute alla disciplina in materia di protezione del segnalante:

  • Soggetti che hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (art. 2, lett. q), n. 1);
  • Soggetti che pur non avendo impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, tuttavia, rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione (vedi parti I.B e II dell’allegato 1 del Decreto), nel settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti (art. 2, co. 1, lett. q), n. 2);
  • Altri enti di diritto privato che, diversi dai quelli indicati al citato art. 2, co. 1, lett. q) n. 2, rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, se nell’ultimo anno hanno impiegato la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • Altri enti del settore privato che, diversi da quelli indicati al citato art. 2, co. 1, lett. q) n. 2, rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001, adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, ma nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Tali soggetti sono tenuti a osservare le disposizioni sul Whistleblowing, anche se impiegano meno di cinquanta dipendenti, ma solo se adottano i modelli di organizzazione e gestione già previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001.

 

Vale precisare che, per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato, occorre far riferimento all’ultimo anno solare precedente a quello in cui avviene la segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia.

 

Kineo Energy & Facility S.r.l. rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del Decreto, in quanto ente privato riconducibile alle ipotesi di cui ai nr. 1) e 3).

 

2.2. Soggetti segnalanti:

 

Si riportano nel dettaglio le categorie di lavoratori del settore privato cui sono riconosciute le tutele previste dalla nuova disciplina:

  • Lavoratori subordinati di Kineo Energy & Facility S.r.l., ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015 (es. rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio); e i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 54bis del d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 96/2017);
  • Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Kineo Energy & Facility S.r.l., ivi compresi i lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile, ivi inclusi i contratti d’opera di cui all’art. 2222 del medesimo c.c. (es. i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri etc.);
  • Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c. con Kineo Energy & Facility S.r.l., ovvero i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (es. avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per un soggetto del settore privato organizzandola autonomamente);
  • Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 con Kineo Energy & Facility S.r.l. Si tratta delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro” (c.d. “eteroorganizzazione”);
  • Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività per Kineo Energy & Facility S.r.l. e che potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni;
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Kineo Energy & Facility S.r.l.;
  • Azionisti persone fisiche che detengono azioni di Kineo Energy & Facility S.r.l.;
  • Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Kineo Energy & Facility S.r.l. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all’organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (es. componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi, oppure dei componenti degli Organismi di vigilanza);
  • Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Kineo Energy & Facility S.r.l., ma che di fatto rientrano nelle tipologie sopra indicate.
  • La tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente (ad esempio, nella fase precontrattuale) o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

 

Sono altresì soggetti all’ambito applicativo del Decreto quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Si tratta nel dettaglio delle seguenti figure:

  • Facilitatore ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. La norma, utilizzando il termine “assistenza”, fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza e sostegno al segnalante. Inoltre, si tratta di un soggetto operante nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (es. il collega di un ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest’ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese; un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l’applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970);
  • Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante ovvero persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante (es. colleghi, excolleghi, collaboratori). Presupposto per l’applicazione delle tutele in questo caso è l’esistenza di uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante stesso. Se non sussistono dubbi circa il legame di parentela che deve essere entro il quarto grado, più incerta appare la definizione di stabile legame affettivo: si ritiene che tale espressione potrebbe far riferimento in primis a coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante e, in linea con la ratio di estendere il più possibile la tutela avverso le ritorsioni, si ritiene che la nozione di stabile legame affettivo possa intendersi non solo come convivenza in senso stretto, bensì anche come rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita (es. collega (o ex collega) del segnalante che tuttavia intrattiene con lo stesso una relazione affettiva anche se la stessa non si concretizza in una vera e propria condivisione della stessa abitazione);
  • Colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante ovvero coloro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, divulgatore o denunciante e hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente. Diversamente da quanto visto sopra con riferimento alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, nel caso di colleghi di lavoro il legislatore ha previsto che si tratti di coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante. Anche in dette ipotesi per rendere applicabili le tutele, tuttavia, non è sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. A tale requisito deve accompagnarsi l’intrattenere un rapporto “abituale e corrente” con lo stesso segnalante. La norma si riferisce, quindi, a rapporti che non siano meramente sporadici, occasionali, episodici ed eccezionali ma presenti, sistematici e protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tale da determinare un rapporto di “comunanza”, di amicizia fra le parti. In tali casi quindi ci si riferisce solo alle attività che vengono svolte nel presente e non anche a quelle passate;
  • Enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti. Si tratta, in particolare:
  1. enti di proprietà del segnalante, da intendersi in senso ampio ricomprendendo quindi sia i casi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi;
  2. enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavora, pur non essendone proprietario (es. la situazione in cui il dipendente di un’impresa che effettua un servizio di fornitura per un’amministrazione/ente segnali o denunci una violazione avvenuta in quest’ultimo);
  3. enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, anche se non di proprietà dello stesso ovvero enti, sia del settore pubblico che privato, che non hanno un vero e proprio legame diretto con il segnalante né sotto il profilo della proprietà né in quanto quest’ultimo vi presti lavoro o servizio, bensì un legame indiretto che può essere rintracciato nella circostanza per cui tali enti rientrano nel contesto lavorativo dello stesso.

 

 

  1. SEGNALAZIONE

 

    1. Elementi della segnalazione:

 

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni in Kineo Energy & Facility S.r.l. nonché da parte di ANAC.

In particolare, è necessario che dalla segnalazione risultino chiare:

  • se si tratta di “segnalazione ordinaria” o di “whistleblowing”, quindi di segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal Decreto;
  • le generalità del segnalante, a meno che non si preferisca effettuare segnalazione anonima (vedi punto 3.2);
  • eventuali recapiti del segnalante per essere contattato in via riservata;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  • la descrizione del fatto;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
  • ogni altra informazione, osservazione o commento ritenuta utile a riscontrare i fatti segnalati.

 

È utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

 

    1. Segnalazione anonima:

 

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime.

 

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, per ANAC sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza “ordinari”. Kineo Energy & Facility S.r.l. considera le segnalazioni anonime ricevute tramite canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie.

 

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive. Pertanto, Kineo Energy & Facility S.r.l. è tenuta a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

 

    1. Canale interno di segnalazione e soggetto affidatario dei compiti di gestione della segnalazione:

 

Kineo Energy & Facility S.r.l. ha attivato apposito canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni. In particolare, sentite le rappresentanze sindacali di cui all’art. 51 d.lgs. 81/2015, Kineo Energy & Facility S.r.l. ha attivato un canale di segnalazione tramite la piattaforma “Legality Whistleblowing”, accessibile al seguente indirizzo web: http://kineofacility.segnalazioni.net. Tale canale di segnalazione interna garantisce, tramite strumenti di crittografia, la riservatezza:

  • della persona segnalante;
  • del facilitatore;
  • della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione;
  • del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

 

La segnalazione, inoltre, potrà essere effettuata direttamente all’OdV per posta (come riportato sul sito web istituzionale nella sezione dedicata alle segnalazioni whistleblowing) per una segnalazione diretta o per una richiesta di appuntamento da fissare entro un termine ragionevole. Anche questa modalità di segnalazione è soggetta alle tutele previste dal Decreto. Il plico sigillato in busta chiusa, con l’indicazione che si tratta di segnalazione whistleblowing, deve essere spedito alla c.a. dell’Avv. Giovanna Amato, c/o IOOS Studio Legale e Tributario, Largo Adolph Kolping 2, 39100 Bolzano.

 

Il canale interno di Kineo Energy & Facility S.r.l. per la gestione della segnalazione è affidato all’Organismo di Vigilanza di Kineo Energy & Facility S.r.l., che  gestisce la segnalazione in conformità di quanto previsto dal Decreto. In particolare, l’OdV di Kineo Energy & Facility S.r.l.:

  • rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
  • dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
  • fornisce un riscontro al segnalante.

 

In particolare, dare un corretto seguito alla segnalazione implica, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l’ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. Per la valutazione dei suddetti requisiti, l’OdV potrà utilizzare i seguenti criteri:

  • segnalazione rientrante tra i casi esclusi dall’applicazione del Decreto (art. 1, c. 2);
  • manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;
  • accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

 

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l’OdV potrà sempre richiedere al segnalante elementi integrativi per mezzo del canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

 

Ritenuta l’ammissibilità della segnalazione, l’OdV avvia l’istruttoria interna sui fatti segnalati al fine di vagliarne la sussistenza. All’esito dell’istruttoria, l’OdV dovrà dare riscontro delle misure adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. La persona segnalante deve essere informata dell’esito dell’istruttoria entro il termine di tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

 

 

    1. Segnalazioni ordinarie o effettuate a un soggetto non competente:

 

Al fine di beneficare delle tutele previste dal Decreto, le segnalazioni devono essere effettuate utilizzando esclusivamente il canale interno di segnalazione secondo quanto previsto dal punto 3.3 della presente Procedura. Diversamente, la stessa deve considerarsi “segnalazione ordinaria”.

 

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dall’OdV di Kineo Energy & Facility S.r.l., la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all’Organismo medesimo, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

 

Si precisa che l’OdV di Kineo Energy & Facility S.r.l., così come l’eventuale superiore gerarchico cui la segnalazione ordinaria è indirizzata, potranno comunque prendere in considerazione e valutare le segnalazioni ordinarie effettuate con modalità diverse rispetto a quanto previsto al punto 3.3. Tuttavia, in tali casi, il segnalante non potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto.

 

 

    1. Comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC:

 

Il segnalante può comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

 

Tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC rientrano anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciate o divulgatore pubblico subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione (es. facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo).

 

Sono escluse dalla possibilità di segnalare ad ANAC, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano, in quanto tali, della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciate o che ha effettuato una divulgazione pubblica.

 

Il segnalante deve fornire ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

 

Le comunicazioni di ritorsioni devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. Solo in questo caso si applicano le tutele previste dal Decreto, prime fra tutte la riservatezza.

 

In ogni caso, qualora Kineo Energy & Facility S.r.l. fosse per errore destinataria di una comunicazione di ritorsione, essa è tenuta a garantire la riservatezza dell’identità della persona che l’ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

 

Le modalità di presentazione delle comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC sono disciplinate dalle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, consultabili sul sito dell’Autorità (https://www.anticorruzione.it/).

 

È possibile trovare il collegamento ipertestuale al sito dell’Autorità, al fine di procedere alla comunicazione delle ritorsioni ad ANAC direttamente sul sito internet di Kineo Energy & Facility S.r.l.

 

 

    1. Segnalazione esterna ad ANAC:

Al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal Decreto, il segnalante potrà rivolgersi ad ANAC utilizzando un canale esterno di segnalazione. L’ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale, garantendo – anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia – la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

 

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

  • il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere (sulla base di circostanze concrete allegate e informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni), che, se effettuasse una segnalazione interna: i) alla stessa non sarebbe dato efficace seguito; ii) questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

Per la trasmissione all’ANAC delle segnalazioni esterne effettuate in forma scritta il whistlebower dovrà avvalersi della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale dell’Autorità, compilando il modulo all’uopo predisposto. In alternativa, le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma orale mediante servizio telefonico con operatore messo a disposizione dall’Autorità ovvero, su richiesta motivata della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, secondo le modalità pubblicate nel sito istituzionale nonché nel rispetto delle linee guida adottate in materia dall’ANAC. Le segnalazioni orali, oggetto di registrazione e successivo inserimento sulla piattaforma ANAC, avranno una durata non superiore a 15 minuti e potranno essere presentate esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie stabilite dall’Ufficio e rese note mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’ANAC.

 

Per effettuare la segnalazione esterna ad ANAC si invita i destinatari del presente protocollo operativo di avvalersi del “Whistleblowing - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023” disponibile al seguente indirizzo: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/

 

 

    1. Divulgazione pubblica:

 

Kineo Energy & Facility S.r.l. informa i destinatari del presente protocollo operativo che gli stessi possono effettuare una segnalazione altresì tramite divulgazione pubblica.

 

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. social network e canali di comunicazione quali facebook, twitter, youtube, instagram).

 

Come per la segnalazione prevista al n. 3.6, anche la divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto, affinché il segnalante possa beneficiare delle tutele riconosciute dallo stesso. In particolare, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

  • a una segnalazione interna, a cui l’ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
  • la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
  • la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito (es. teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure teme che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

 

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo il profilo della tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto per il whistlebower.

 

Laddove, invece, il soggetto divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consenta l’identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell’identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni (vedi 3.5).

 

 

    1. Denuncia all’autorità giudiziaria:

Kineo Energy & Facility S.r.l. informa i destinatari del presente protocollo operativo che, in alternativa e/o in aggiunta alla segnalazione, gli stessi possono sempre rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

 

 

    1. Trattamento dei dati personali:

Kineo Energy & Facility S.r.l. informa i segnalanti che l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni avviene in conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali. La Società assicura pari grado di tutela anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto “soggetti interessati” dal trattamento dei dati.

 

Kineo Energy & Facility S.r.l. informa che titolare del trattamento dei dati è Kineo Energy & Facility S.r.l., Via dell’Arcoveggio, 70, 40129 Bologna, Italia. Sul sito internet di Kineo Energy & Facility S.r.l., nella sezione dedicata alla Privacy Policy, è possibile consultare l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

 

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali e del Decreto, i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate da Kineo Energy & Facility S.r.l. a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare, in particolare, i seguenti principi fondamentali:

  • trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»);
  • raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni da parte dei soggetti tutelati dal Decreto («limitazione della finalità»);
  • garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
  • assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati («esattezza»);
  • conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»);
  • effettuare il trattamento in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). Il ricorso a strumenti di crittografia è da ritenersi una misura adeguata a dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al predetto principio di integrità e riservatezza;
  • definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti;
  • effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell’inizio del trattamento, una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento delle segnalazioni possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate, al fine di individuare e applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio;
  • rendere ex ante ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un’informativa sul trattamento dei dati personali, mediante la pubblicazione di documenti informativi (es. tramite sito web, piattaforma);
  • assicurare l’aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;
  • garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
  • garantire, ove possibile, il tracciamento dell’attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l’uso improprio di dati relativi alla segnalazione.

 

Kineo Energy & Facility S.r.l. informa, infine, i soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione che, con riferimento ai propri dati personali trattati nell’ambito della segnalazione, essi non possono esercitare i diritti che il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all’oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali, di opposizione al trattamento e di reclamo al Garante Privacy): ciò in quanto dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante.

 

 

SEZIONE II

1. TUTELE PER IL SEGNALANTE

 

Il sistema di protezione previsto dal Decreto si compone dei seguenti tipi di tutela:

  • la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
  • la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
  • il divieto di rinunce e transazioni;
  • le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
  • la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

 

1.1 La tutela della riservatezza del segnalante:

 

In conformità alla precedente normativa, il legislatore impone all’ente che riceve e tratta le segnalazioni, e alla stessa ANAC, di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l’esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione. Inoltre, come visto al punto 3.9 della precedente Sezione, le segnalazioni – nel rispetto del principio di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati – non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

 

L’obbligo di tutelare la riservatezza impone, dunque, che un eventuale disvelamento dell’identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso della stessa.

 

Il divieto di rivelare l’identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante.

 

Dalla previsione dell’obbligo di riservatezza derivano una serie di corollari:

  • la sottrazione della segnalazione e della documentazione a essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. 241/1990 e dall’accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. 33/2013;
  • la garanzia della riservatezza si applica durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l’eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti;
  • la previsione di adeguate procedure per il trattamento delle segnalazioni anche mediante sistemi di gestione informatizzata delle stesse, che consentano di tutelare e mantenere riservata l’identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione, anche con il ricorso a strumenti di crittografia;
  • la riservatezza deve essere garantita anche quando la segnalazione è effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite dall’ente e dalla stessa ANAC in conformità al Decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente al trattamento della stessa, a cui la segnalazione va trasmessa senza ritardo.

 

La tutela della riservatezza è passibile di due eccezioni, previste dal Decreto, purché vi sia previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla identità del segnalante e previo consenso espresso dello stesso. Si tratta del caso in cui:

  • nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare;
  • nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell’identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

 

1.2. La tutela da eventuali ritorsioni:

 

Il Decreto prevede, a tutela del whistlebower, il divieto di ritorsione definita come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

 

Si tratta di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti ma anche in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. Sono da ritenere rilevanti anche le ritorsioni “solo tentate o minacciate”.

Ai sensi del Decreto, sono da considerare ritorsioni:

  • licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
  • retrocessione di grado o mancata promozione;
  • mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro;
  • sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  • note di demerito o referenze negative;
  • adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
  • discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
  • mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  • conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • annullamento di una licenza o di un permesso;
  • richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

 

Oltre a quelle espressamente indicate nel Decreto, secondo ANAC possono costituire ritorsioni:

  • la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
  • una valutazione della performance artatamente negativa;
  • una revoca ingiustificata di incarichi;
  • un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
  • il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
  • la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

 

Si ribadisce, infine, che affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante.

 

 

1.3. Il divieto di rinunce e transazioni:

 

Il Decreto vieta, in generale, rinunce e transazioni – che non sottoscritte in sede protetta – dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.

 

Ne consegue quindi che non sono validi in primis gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi a oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge.

 

Analogamente, non è consentito imporre al whistlebower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste).

 

Vale tuttavia precisare che quanto sopra detto non vale invece per le rinunce e transazioni sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali). Il segnalante e gli altri soggetti tutelati, infatti, possono validamente rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione, se ciò avviene dinanzi ad un giudice, a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione o di accordi di mediazione e conciliazione predisposti da organizzazioni sindacali.

 

 

1.4. Le condizioni per l’applicazione della tutela dalle ritorsioni:

 

Per godere della protezione offerta dal Decreto:

  • i segnalanti devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio;
  • non rileva invece, ai fini delle tutele, la circostanza che il soggetto abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino;
  • allo stesso modo, chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ha diritto alla protezione se ha agito sulla base di motivi fondati tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore (cfr. § 2. ambito oggettivo);
  • la segnalazione o la divulgazione pubblica devono essere effettuate secondo le modalità indicate dal Decreto, con espressa indicazione da parte del segnalante che si tratta di segnalazione di un whistleblowing;
  • deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciate, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

 

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

 

 

1.5. La protezione dalle ritorsioni:

 

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

 

Il legislatore ha previsto un’inversione dell’onere probatorio stabilendo che laddove il soggetto dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a causa della stessa, una ritorsione, l’onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tali condotte e atti ritorsivi. È quest’ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che l’azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

 

Deve precisarsi che non tutti i soggetti a cui sono riconosciute tutele contro le ritorsioni possono beneficiare dell’inversione dell’onere della prova. Il legislatore, infatti, ha escluso tale beneficio per alcuni specifici soggetti che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciate, divulgatore pubblico potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. Su tutti questi soggetti, qualora lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque l’onere probatorio.

 

Nel caso in cui l’Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dai soggetti del settore pubblico e privato, ne consegue la loro nullità e l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

 

Compete all’Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

 

 

1.6. Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche:

 

All’insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

La scriminante prevista, tuttavia, opera solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

  • che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
  • che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili, segnalazioni interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate nel Capo II del decreto).

 

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

 

 

1.7. Reati non configurabili se opera la scriminante nei casi di diffusione di informazioni:

 

La responsabilità penale e ogni altra ulteriore responsabilità anche civile, amministrativa, disciplinare è esclusa nei casi di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto. Nella Relazione illustrativa del Decreto è precisato che si tratta, in particolare, del segreto d’ufficio, professionale, dei segreti scientifici e industriali (artt. 326, 622, 623 c.p.), della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

 

 

1.8. Modalità di accesso lecite/illecite alle informazioni segnalate o ai documenti che le contengono:

 

L’ente o la persona tutelata ai sensi del Decreto non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse, purché tale acquisizione non costituisca “di per sé” un reato.

 

L’immunità da ogni responsabilità opera, quindi, ove l’acquisizione di informazioni o l’accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito. Pertanto, ove l’acquisizione o l’accesso alle informazioni o ai documenti sia stato ottenuto commettendo un reato, come un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica, l’esclusione della responsabilità non opera ma resta ferma la responsabilità penale, e ogni altra responsabilità anche civile, amministrativa e disciplinare per l’ente o la persona come disciplinata nell’ordinamento italiano.

 

 

1.9. Condizioni perché la scriminate operi anche nei casi di compimento di comportamenti, atti od omissioni:

 

La responsabilità penale e ogni altra forma di responsabilità, civile, amministrativa, disciplinare non si configura anche con riguardo ai comportamenti, agli atti o alle omissioni poste in essere dall’ente o dalla persona se collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

 

Affinché le responsabilità non vengano in rilievo, quindi, deve innanzitutto aversi una stretta connessione tra la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica con quanto compiuto od omesso. Inoltre, il compimento degli atti, comportamenti, omissioni deve essere strettamente necessario, e quindi non superfluo, perché la violazione possa emergere.

 

 

1.10. Misure di sostegno:

 

A ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante il Decreto prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

  • sulle modalità di segnalazione;
  • sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea;
  • sui diritti della persona coinvolta;
  • sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

 

2. Disposizioni finali:

 

La procedura descritta nel presente Protocollo operativo per il whistleblowing, nonché i profili di tutela del segnalante, potranno essere oggetto di futura revisione, qualora:

  • vi siano mutamenti organizzativi nella gestione del canale di segnalazione;
  • vi siano modifiche alla normativa applicabile;
  • ANAC emani nuovi provvedimenti, cui adeguarsi.